Il Programma comunale degli impianti radio base è uno strumento di pianificazione introdotto dalla L.R. n. 49 del 06/10/2011 che definisce la localizzazione delle strutture per l’installazione degli impianti, su proposta dei programmi di sviluppo dei gestori di telefonia.
Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori presentano al Comune un programma di sviluppo della rete, nonché gli eventuali aggiornamenti del programma dell’anno precedente.
Il programma comunale degli impianti, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale, ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze dei programmi di sviluppo della rete.
L’Amministrazione comunale ha affidato ad una ditta specializzata il servizio di supporto tecnico per la redazione del “Programma comunale degli impianti” per la cui definizione è necessario seguire i criteri localizzativi elencati all’art. 11, comma 1 della L.R.T. 49/2011:
a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;
b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l’installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo;
d) è favorito l’accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;
e) è vietata l’installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.
Tuttavia quanto disposto dal comma 1, lettera e) può essere derogato ai sensi dell’art. 11, comma 2 secondo cui l’installazione di impianti fissi per telefonia cellulare è consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.
A seguito delle modifiche apportate con la legge 20 marzo 2024 n. 11 art. 13, è stato introdotto, il comma 2 bis, che limita la discrezionalità del Comune nella definizione delle aree, dovendosi limitare ad indicare quelle:
a) preferibili per l’installazione;
b) non idonee, dove non è consentita l’installazione nel rispetto del d.lgs. 259/2003.
Il comma 3 del medesimo articolo precisa che:
L’osservanza dei criteri localizzativi di cui al comma 1 e della delimitazione ai sensi del comma 2 bis, (50), non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione.
I principi alla base della redazione del Programma sono:
– la distribuzione il più possibile uniforme delle stazioni radio base sul territorio comunale per favorire la minimizzazione dell’esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche (art. 8 comma 6, legge quadro n. 36 del febbraio 2011);
– la collocazione di nuovi impianti su strutture di supporto comuni (cositing) o quanto meno all’interno di siti comuni (art. 11, lettera d, della L.R. n.49/2011;
– il principio di precauzione, sancito dal trattato istitutivo dell’Unione europea, volto alla minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, attraverso un’opportuna localizzazione degli impianti di radiocomunicazione, compatibilmente alle esigenze di funzionalità delle reti di telecomunicazione.
Il Piano attualmente vigente è stato approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 108 del 17/11/2021.