Il procedimento di installazione/modifica degli impianti di telecomunicazioni

AUTORIZZAZIONE

Per le nuove installazioni con potenza in singola antenna superiore ai 20 Watt, la normativa prevede una richiesta di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche da presentare al SUAP attraverso il portale, che per la Toscana è il portale regionale STAR.

Il Suap una volta ricevuta l’istanza effettua un’istruttoria formale sulla corretta presentazione della stessa (domanda, allegati, firme digitali, ecc.) e nel caso sia incompleta comunica al richiedente l’improcedibilità fino ad avvenuta integrazione della documentazione mancante. Nel caso che sia correttamente presentata la trasmette agli Enti e Uffici coinvolti nel procedimento unico unitamente all’indizione della Conferenza dei Servizi semplificata assegnando 7 gg di tempo per le richieste di integrazione e 30 gg per l’espressione dei pareri. Qualora ci fosse la necessità di procedere con una CDS in presenza viene indicata l’eventuale data.

Dell’avvenuta presentazione dell’istanza viene data pubblicizzazione per la cittadinanza con un avviso riportante i dati salienti della domanda (richiedente, data, protocollo, ubicazione, dati catastali) che viene pubblicato sia sull’Albo Pretorio Online (che è la modalità di legge per rendere pubblici tutti gli atti dell’Amministrazione) sia sul sito internet del Comune all’interno della sezione “Antenna Trasparente” – avvisi pubblicizzazione nuove istanze. L’avviso rimane pubblicato per 15 gg consecutivi per dare modo ai cittadini di prenderne visione e nei 15 giorni poter eventualmente presentare memorie o osservazioni che se pertinenti saranno valutate.

Una volta acquisiti i pareri degli Enti e Uffici, se sono favorevoli il Suap provvede al rilascio del titolo autorizzativo. Nel caso in cui un Ente o Ufficio non trasmetta il proprio parere la normativa considera questo silenzio come se fosse un parere favorevole senza condizioni.

Se i pareri o alcuni di essi non sono favorevoli viene fatta una comunicazione al richiedente ai sensi dell’art. 10-bis della Legge 241/90 indicando i motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione. Il soggetto richiedente ha 10 giorni di tempo per presentare osservazioni eventualmente corredate da documentazione. Una volta ricevute le osservazioni il SUAP le trasmette nuovamente agli Enti e Uffici per la valutazione delle stesse e l’emissione del parere definitivo. Se vengono confermati i pareri contrari il procedimento si conclude con il diniego e l’istanza viene archiviata negativamente.

Qualora dalle osservazioni presentate scaturiscano pareri favorevoli il SUAP rilascia l’autorizzazione.

Per la realizzazione dell’antenna la normativa assegna un termine massimo di 12 mesi dal rilascio dell’autorizzazione.

Nella maggior parte dei casi, i gestori presentano al SUAP anche la comunicazione di inizio dei lavori e di fine lavori. La data di attivazione della postazione nella configurazione, come prescritto nei pareri rilasciati da Arpat, deve essere comunicata dal gestore sia al SUAP che ad Arpat entro 7 giorni dalla messa in aria. Il SUAP trasmette agli Enti e Uffici le comunicazioni affinché possa essere fatta la vigilanza di competenza.


SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)

Per i nuovi impianti con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt o per le modifiche agli impianti esistenti la normativa prevede una SCIA (segnalazione certificata inizio attività) ai sensi dell’art. 44 e 45 del codice delle comunicazioni elettroniche da presentare al SUAP attraverso il portale, che per la Toscana è il portale regionale STAR.

Il SUAP effettua lo stesso tipo di istruttoria formale sulla pratica già descritta nel caso di nuove antenne e se correttamente presentata la inoltra agli Enti e Uffici coinvolti nel procedimento. L’Arpat, entro 30 giorni rimette il proprio parere inerente il progetto radioelettrico presentato.

Se il parere è negativo il SUAP comunica i motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della L. 241/90. Qualora vengano presentate osservazioni entro 10 gg vengono trasmesse all’Arpat che le valuta ed emette il parere definitivo. Se il parere definitivo è negativo viene dichiarata l’inefficacia della Scia e la pratica archiviata negativamente.

Se il parere Arpat è positivo viene trasmesso al soggetto interessato per procedere alla realizzazione del progetto (installazione nuova antenna sotto 20 Watt o modifica di antenna esistente) e anche agli altri Enti e Uffici affinché possano effettuare la vigilanza di propria competenza.

Anche a seguito di SCIA, generalmente, i gestori presentano al SUAP le comunicazioni di inizio e fine lavori e quella di messa in esercizio e il SUAP le trasmette agli Enti e Uffici per consentire loro la vigilanza.


AUTOCERTIFICAZIONE

Le installazioni e le modifiche (comprese le modificazioni delle caratteristiche trasmissive degli impianti in scia, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l’accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima al connettore d’antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati) sono assoggettate ad una autocertificazione di attivazione prevista dall’art. 45 c. 4-bis del Codice.

Tale autocertificazione viene presentata al SUAP tramite portale regionale e il SUAP una volta effettuata l’istruttoria formale la trasmette agli Enti e Uffici competenti.


COMUNICAZIONE

L’art. 46 del Codice, in caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo (compreso le modifiche relative al profilo radioelettrico) che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, prevede la presentazione di una comunicazione da effettuare tramite pec al Comune e all’Arpat, nella quale sia descritta  la variazione dimensionale e il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all’articolo 44 del Codice. Il SUAP inoltra tale comunicazione agli Enti e Uffici per le verifiche della rispondenza dell’impianto a quanto dichiarato.

La stessa procedura semplificata in comunicazione si applica, come previsto dall’art. 46 c. 1-bis,  per quanto riguarda gli aspetti dimensionali, nell’ipotesi di richiesta di installazione di radio DAB sulla stessa infrastruttura già assentita per le stazioni di emissioni di diffusioni analogiche FM


IMPIANTI TEMPORANEI

L’installazione e l’attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile (necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione) è assoggettata alla presentazione al Suap e all’Arpat di una comunicazione con efficacia differita di 30 gg ai sensi dell’art. 47 del Codice, a cui viene allegata la relativa richiesta di attivazione. Qualora entro 30 gg l’ARPAT non si pronunci negativamente, l’impianto è attivabile. Questi impianti temporanei di telefonia mobile non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica.

Qualora l’impianto temporaneo non permanga più di 7 giorni, la sua installazione è assoggettata alla sola comunicazione da inviare al Suap, ad Arpat e ad altri eventuali Enti competenti e opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.


NESSUN ADEMPIMENTO

L’installazione e l’attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri, possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all’ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli, secondo quanto previsto dall’art. 45 c. 4-ter del Codice.